Scheda documento

Accesso Civico La normativa


Intestazione

Accesso Civico Generalizzato

Descrizione

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del Decreto legislativo n.33/2013.
Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. I termini per la conclusione del procedimento, che deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato, è di 30 giorni, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 33/2013 nel caso di individuazione di soggetti controinteressati.

La richiesta può essere presentata ai Dirigenti dell’Amministrazione provinciale competenti per materia utilizzando l’apposita modulistica e facendo riferimento all'Area di interesse:

  • Area Amministrativa e Risorse Umane
  • Area Ambiente
  • Area Finanziaria
  • Area Appalti Welfare e Cultura
  • Area Lavori Pubblici
Tramite
 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area alla quale è riferita l’istanza.
Il Responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 

Pubblicato il 15/02/2019
Aggiornato al 22/03/2023