Intestazione
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si articola in due diverse fattispecie:
- Accesso Civico Semplice
- Accesso Civico Generalizzato
Descrizione
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. L'accesso ai documenti amministrativi regolato dalla L. 241/1990, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa della Provincia del Sud Sardegna al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
L’accesso civico, quale applicazione della normativa sulla trasparenza D.Lgs 33/2013, e come novellato dal D.Lgs 97/2016, ed in particolare delle indicazioni contenute all’Art. 1 “Principio generale della trasparenza”, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, del segreto d'ufficio, del segreto statistico e sulla protezione dei dati personali.
Esso è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La Provincia del Sud Sardegna, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D. Lgs 97/2016, garantisce la libertà di accesso civico di chiunque ai propri documenti, informazioni e dati, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi protetti e giuridicamente rilevanti.