A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si articola in due diverse fattispecie:
- Accesso Civico Semplice
- Accesso Civico Generalizzato
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. L'accesso ai documenti amministrativi regolato dalla L. 241/1990, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa della Provincia del Sud Sardegna al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. L’accesso civico, quale applicazione della normativa sulla trasparenza D.Lgs 33/2013, e come novellato dal D.Lgs 97/2016, ed in particolare delle indicazioni contenute all’Art. 1 “Principio generale della trasparenza”, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, del segreto d'ufficio, del segreto statistico e sulla protezione dei dati personali. Esso è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La Provincia del Sud Sardegna, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D. Lgs 97/2016, garantisce la libertà di accesso civico di chiunque ai propri documenti, informazioni e dati, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi protetti e giuridicamente rilevanti.
| 15/02/2019 | 30/06/2023 |
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Accesso Civico Semplice
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito istituzionale documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che l’Amministrazione ha omesso di pubblicare nel sito istituzionale. La richiesta può essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott.ssa Antonella Marcello previa compilazione del modulo allegato tramite
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area nella quale è incardinato l’Ufficio che riceve l’istanza.
| 15/02/2019 | 10/04/2024 |
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Accesso Civico Generalizzato
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del Decreto legislativo n.33/2013. Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. I termini per la conclusione del procedimento, che deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato, è di 30 giorni, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 33/2013 nel caso di individuazione di soggetti controinteressati.
La richiesta può essere presentata ai Dirigenti dell’Amministrazione provinciale competenti per materia utilizzando l’apposita modulistica e facendo riferimento all'Area di interesse:
- Area Amministrativa e Risorse Umane
- Area Ambiente
- Area Finanziaria
- Area Appalti Welfare e Cultura
- Area Lavori Pubblici
Tramite
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area alla quale è riferita l’istanza. Il Responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
| 15/02/2019 | 22/03/2023 |
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Accesso Documentale
La Provincia del Sud Sardegna garantisce l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi per favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il diritto di accesso, previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e DPR 184/2006,dà la possibilità ai soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le regole del diritto di accesso sono consultabili nel Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Provincia adottato dall'ente con Delibera G.P. n. 25 del 22.03.2017.
Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere regolarmente motivata, dimostrando la sussistenza di un collegamento tra il l’interessato e il documento che la Provincia del Sud Sardegna detiene.
L’istanza di accesso agli atti può essere presentata dai soggetti interessati o da persone delegate, con le seguenti modalità:
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati che presentano l’istanza sono tenuti a:
- Dimostrare la propria identità, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse, diretto, concreto e attuale, connesso all’oggetto della richiesta, indicandone la motivazione;
- Indicare i dati anagrafici della persona cui si richiede l’accesso, indicando il codice fiscale e l’ultima residenza/domicilio conosciuta del lavoratore (al fine di evitare errori dovuti a eventuali casi di omonimia);
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
- Dichiarare e comprovare la carica ricoperta o la funzione svolta, qualora la richiesta sia presentata per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi pubblici e privati;
- Dimostrare la documentazione che supporta la richiesta di accesso agli atti comprovante l’esistenza dell’interesse giuridico con eventuale presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte (decreto ingiuntivo, sentenza ecc…);
- Indicare le modalità con le quali comunicare gli esiti della richiesta;
- Dimostrare, ove occorra i poteri di rappresentanza del soggetto interessato (allegando mandato di rappresentanza ) così come previsto dall’art. 5, comma 2 DPR 184/2006;
| 17/03/2023 | 22/03/2023 |
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Modulo | 22/03/2023 | 22/03/2023 |
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